Art. 128 – Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL)

(D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

Sottoponti

Art. 128 - testo unico sulla sicurezza del lavoro (tusl)

1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.
2. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per le torri di carico, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni. (1) (2)

Art. 128 - Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro (TUSL)

1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.
2. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per le torri di carico, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni. (1) (2)

Note

(1) La rubrica della sezione IV del capo II del presente titolo IV, cui il presente articolo appartiene, è stata così sostituita dall’art. 76, D.Lgs. 03.08.2009, n. 106 (G.U. 05.08.2009, n. 180, S.O. n. 142).

(2) La presente lettera è stata così modificata dall’art. 79, D.Lgs. 03.08.2009, n. 106 (G.U. 05.08.2009, n. 180, S.O. n. 142) con decorrenza dal 20.08.2009.

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