Art. 127 – Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL)

(D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

Ponti a sbalzo

Art. 127 - testo unico sulla sicurezza del lavoro (tusl)

1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l’impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità. (1)

Art. 127 - Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro (TUSL)

1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l’impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità. (1)

Note

(1) La rubrica della sezione IV del capo II del presente titolo IV, cui il presente articolo appartiene, è stata così sostituita dall’art. 76, D.Lgs. 03.08.2009, n. 106 (G.U. 05.08.2009, n. 180, S.O. n. 142).

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