Art. 99 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

Art. 99 - testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (tulps)

Nel caso di chiusura dell’esercizio per un tempo superiore ai trenta giorni, senza che sia dato avviso all’autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza è revocata. (1)
La licenza è, altresì, revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all’autorità di pubblica sicurezza, senza che l’esercizio sia stato riaperto.
Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.

Art. 99 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)

Nel caso di chiusura dell’esercizio per un tempo superiore ai trenta giorni, senza che sia dato avviso all’autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza è revocata. (1)
La licenza è, altresì, revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all’autorità di pubblica sicurezza, senza che l’esercizio sia stato riaperto.
Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.

Note

(1) Le parole “agli otto giorni” di cui al presente comma sono state così sostituite dall’art. 13 D.L. 09.02.2012, n. 5 con decorrenza dal 10.02.2012

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