Art. 77 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

Art. 77 - testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (tulps)

[Le pellicole cinematografiche, prodotte all’interno oppure importate dall’estero, tanto se destinate ad essere rappresentate all’interno dello Stato, quanto se destinate ad essere esportate, devono essere sottoposte a preventiva revisione da parte dell’autorità di pubblica sicurezza.]

Art. 77 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)

[Le pellicole cinematografiche, prodotte all’interno oppure importate dall’estero, tanto se destinate ad essere rappresentate all’interno dello Stato, quanto se destinate ad essere esportate, devono essere sottoposte a preventiva revisione da parte dell’autorità di pubblica sicurezza.]

Note

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 13, D.Lgs. 07.12.2017, n. 203 con decorrenza indicata al comma 1 del medesimo articolo abrogante.

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