Art. 214 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

Art. 214 - testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (tulps)

Nel caso di pericolo di disordini il Ministro dell’interno con l’assenso del Capo del Governo, o i Prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato di pericolo pubblico. 

Art. 214 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)

Nel caso di pericolo di disordini il Ministro dell’interno con l’assenso del Capo del Governo, o i Prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato di pericolo pubblico. 

Note

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 13, D.Lgs. 13.07.1994, n. 480.

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