Art. 2 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

Art. 2 - testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (tulps)

Il Prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
Contro i provvedimenti del Prefetto chi vi ha interesse può presentare ricorso al Ministro per l’interno. (1)

Art. 2 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)

Il Prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
Contro i provvedimenti del Prefetto chi vi ha interesse può presentare ricorso al Ministro per l’interno. (1)

Note

(1) È costituzionalmente illegittimo l’ art. 2 RD 18.06.1931 N. 773 , nella parte in cui non prevede una delimitazione, in base ai principi generali dell’ordinamento giuridico, alla facoltà del Prefetto di adottare provvedimenti (C. cost. 23.05.1961 n. 26).

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