Art. 199 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

Art. 199 - testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (tulps)

L’esercente un locale meretricio, il quale impedisce a una donna di lasciare il locale stesso, anche se essa vi sia entrata spontaneamente e vi abbia esercitato il meretricio, e abbia contratto qualunque promessa, obbligazione o debito, è punito, quando il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto da tre mesi a un anno e con l’ammenda fino a lire cinquemila.

Art. 199 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)

L’esercente un locale meretricio, il quale impedisce a una donna di lasciare il locale stesso, anche se essa vi sia entrata spontaneamente e vi abbia esercitato il meretricio, e abbia contratto qualunque promessa, obbligazione o debito, è punito, quando il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto da tre mesi a un anno e con l’ammenda fino a lire cinquemila.

Note

Il presente articolo, pur non essendo stato formalmente abrogato, è da ritenersi inapplicabile, in quanto incompatibile con le norme della L. 27.12.1956, n. 1423.

 

 

 

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