Art. 187 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

Art. 187 - testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (tulps)

Qualora il confinato tenga buona condotta, il Ministro dell’interno può liberarlo condizionalmente, prima del termine stabilito nell’ordinanza di assegnazione.

Art. 187 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)

Qualora il confinato tenga buona condotta, il Ministro dell’interno può liberarlo condizionalmente, prima del termine stabilito nell’ordinanza di assegnazione.

Note

Il presente articolo , pur non essendo stato formalmente abrogato , è da ritenersi inapplicabile , in quanto incompatibile con le norme della L. 27.12.1956, n. 1423.

 

 

 

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