Art. 181 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

Art. 180 - testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (tulps)

Possono essere assegnati al confino di polizia, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica:
1° gli ammoniti;
2° le persone diffamate ai termini dell’art. 165;
3° coloro che svolgono o abbiano manifestato il proposito di svolgere un’attività rivolta a sovvertire violentemente gli ordinamenti politici, economici o sociali costituiti nello Stato o a contrastare o a ostacolare l’azione dei poteri dello Stato. (1)
L’assegnazione al confino fa cessare l’ammonizione.
L’assegnazione al confino di polizia non può essere ordinata quando, per lo stesso fatto, sia stato iniziato procedimento penale e, se sia stata disposta l’assegnazione al confino, questa è sospesa.(2)

Art. 180 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)

Possono essere assegnati al confino di polizia, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica:
1° gli ammoniti;
2° le persone diffamate ai termini dell’art. 165;
3° coloro che svolgono o abbiano manifestato il proposito di svolgere un’attività rivolta a sovvertire violentemente gli ordinamenti politici, economici o sociali costituiti nello Stato o a contrastare o a ostacolare l’azione dei poteri dello Stato. (1)
L’assegnazione al confino fa cessare l’ammonizione.
L’assegnazione al confino di polizia non può essere ordinata quando, per lo stesso fatto, sia stato iniziato procedimento penale e, se sia stata disposta l’assegnazione al confino, questa è sospesa.(2)

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, D.Lgs.Lgt. 10.12.1944, n. 419.
(2)Il presente articolo, pur non essendo stato formalmente abrogato, è da ritenersi inapplicabile, in quanto incompatibile con l e norme della L. 27.12.1956, n. 1423.

 

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