Art. 180 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

Art. 180 - testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (tulps)

Il confino di polizia si estende da uno a cinque anni e si sconta, con l’obbligo del lavoro, in una colonia o in un comune del Regno diverso dalla residenza del confinato.

Art. 180 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)

Il confino di polizia si estende da uno a cinque anni e si sconta, con l’obbligo del lavoro, in una colonia o in un comune del Regno diverso dalla residenza del confinato.

Note

Il presente articolo , pur non essendo stato formalmente abrogato , è da ritenersi inapplicabile , in quanto incompatibile con le norme della L. 27.12.1956, n. 1423.

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