Art. 177 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

Art. 177 - testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (tulps)

Il minore degli anni diciotto, ozioso, vagabondo, diffamato a termini di questo testo unico o che esercita abitualmente la mendicità o il meretricio è denunciato dal Questore al presidente del Tribunale.
Il presidente, eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina che il denunciato sia consegnato al padre, all’ascendente, o al tutore, con la intimazione di provvedere alla sua educazione e di invigilare la condotta di lui; sotto comminatoria del pagamento di una somma fino a lire 2000 a favore della cassa delle ammende.
Nel caso di persistente trascuranza può essere pronunciata la perdita dei diritti di patria potestà e di tutela.

Art. 177 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)

Il minore degli anni diciotto, ozioso, vagabondo, diffamato a termini di questo testo unico o che esercita abitualmente la mendicità o il meretricio è denunciato dal Questore al presidente del Tribunale.
Il presidente, eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina che il denunciato sia consegnato al padre, all’ascendente, o al tutore, con la intimazione di provvedere alla sua educazione e di invigilare la condotta di lui; sotto comminatoria del pagamento di una somma fino a lire 2000 a favore della cassa delle ammende.
Nel caso di persistente trascuranza può essere pronunciata la perdita dei diritti di patria potestà e di tutela.

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