Art. 163 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

Art. 163 - testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (tulps)

Le persone rimpatriate con foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall’itinerario ad esse tracciato.
Nel caso di trasgressione esse sono punite con l’arresto da uno a sei mesi.
Scontata la pena, sono fatte proseguire per traduzione.
La stessa pena si applica alle persone che non si presentano, nel termine prescritto, all’autorità di pubblica sicurezza indicata nel foglio di via.

Art. 163 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)

Le persone rimpatriate con foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall’itinerario ad esse tracciato.
Nel caso di trasgressione esse sono punite con l’arresto da uno a sei mesi.
Scontata la pena, sono fatte proseguire per traduzione.
La stessa pena si applica alle persone che non si presentano, nel termine prescritto, all’autorità di pubblica sicurezza indicata nel foglio di via.

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