Art. 161 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

Art. 161 - testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (tulps)

I direttori degli stabilimenti carcerari o degli stabilimenti per misure di sicurezza detentiva hanno l’obbligo di segnalare per iscritto, quindici giorni prima, la liberazione di ogni condannato al Questore, che ne informa, nei tre giorni successivi, quello della provincia alla quale il liberato è diretto.

Art. 161 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)

I direttori degli stabilimenti carcerari o degli stabilimenti per misure di sicurezza detentiva hanno l’obbligo di segnalare per iscritto, quindici giorni prima, la liberazione di ogni condannato al Questore, che ne informa, nei tre giorni successivi, quello della provincia alla quale il liberato è diretto.

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