Art. 131 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

Art. 131 - testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (tulps)

Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli articoli 113, 121, 123 e 124, non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi.

Art. 131 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)

Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli articoli 113, 121, 123 e 124, non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi.

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