1. Il contribuente che detrae dall’imposta somme superiori di oltre un decimo a quelle spettanti secondo gli articoli 82 e 83 è punito con la pena pecuniaria da una a due volte la somma indebitamente detratta, salva la applicazione della sanzione prevista nel quarto comma dell’art. 50 se l’indebita detrazione sia dipesa dalla indicazione di dati non corrispondenti al vero negli elenchi, nei prospetti o negli inventari e salva l’applicazione delle sanzioni previste negli altri commi dello stesso articolo se ne ricorrano i presupposti.
2. Della pena pecuniaria risponde, in solido con il contribuente, il rappresentante legale o negoziale che ha sottoscritto la dichiarazione e i relativi allegati.
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