Art. 82 – Testo Unico Iva

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)

Detrazione dell'imposta generale sull'entrata relativa agli investimenti

1. I contribuenti di cui all’art. 4 del presente decreto, che esercitano attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2195 e 2135 del codice civile, possono detrarre dall’imposta sul valore aggiunto l’ammontare dell’imposta generale sull’entrata, dell’imposta prevista nel primo comma dell’art. 17 del regio decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e delle relative addizionali da essi assolte o ad essi addebitate a titolo di rivalsa per gli acquisti e le importazioni di beni di nuova produzione strumentali per l’esercizio delle attività esercitate e di beni e servizi impiegati nella costruzione di tali beni, effettuati nel periodo dal 1 luglio 1971 al 25 maggio 1972. Per beni strumentali si intendono le costruzioni destinate all’esercizio di attività commerciali o agricole e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione, le relative pertinenze, gli impianti, i macchinari e gli altri beni suscettibili di utilizzazione ripetuta, sempre che non siano destinati alla rivendita nello stato originario ovvero previa trasformazione o incorporazione.
2. La detrazione è ammessa a condizione che gli acquisti, le importazioni e le relative imposte risultino da fatture e da bollette doganali e che i beni strumentali acquistati, importati, prodotti o in corso di produzione fossero ancora posseduti alla data del 25 maggio 1972.
3. Agli effetti del presente articolo:
a) si tiene conto dei beni acquisiti mediante permuta e contratti di appalto o d’opera;
b) si tiene conto dei beni acquistati o importati per tramite di ausiliari del commercio, compresi i commissionari e i consorzi di acquisto, nonché di quelli acquistati allo stato estero. Per questi ultimi, se lo acquirente non è in possesso della bolletta d’importazione, l’ammontare dell’imposta detraibile, quando non sia separatamente addebitato in fattura, si determina scorporandolo dal prezzo complessivo indicato nella fattura stessa dimimuito del quindici per cento;
c) non si tiene conto, nell’ipotesi di cui al primo comma dell’art. 77, dell’imposta generale sull’entrata assolta;
d) nei casi di cessioni di aziende o complessi aziendali, comprese le concentrazioni di cui alla legge 18 marzo 1965, n. 170 e successive modificazioni, la detrazione delle imposte assolte dal cedente per l’acquisto, l’importazione o la produzione di beni compresi nella cessione spetta al cessionario;
e) gli acquisti di beni o servizi si considerano effettuati alla data di emissione della fattura ovvero, se anteriore, alla data della consegna o spedizione o del pagamento;
f) le importazioni, anche se relative a beni già temporaneamente importati, si considerano effettuate alla data di accettazione in dogana della dichiarazione di importazione definitiva.
4. Nell’ipotesi di cui alla lettera b) la detrazione non compete ai commissionari, ai consorzi di acquisto e alle imprese che effettuano vendite allo stato estero per i beni consegnati prima del 26 maggio 1972 alle imprese per conto delle quali hanno agito.

Istituti giuridici

Novità giuridiche