Art. 8 – Testo Unico Iva

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)

Cessione all'esportazione

1. Costituiscono cessioni all’esportazione non imponibili: (8
a) Le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall’ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell’art. 2 del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, o, se questa non è prescritta, sul documento di cui di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a). Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l’esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; (2)
b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea; l’esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall’ufficio doganale o dall’ufficio postale su un esemplare della fattura; (4)
b-bis) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio dell’Unione europea entro centottanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell’elenco di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. La prova dell’avvenuta esportazione dei beni è data dalla documentazione doganale; (9)
c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all’esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell’imposta; (5)
2. Le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera c) sono effettuate senza pagamento dell’imposta ai soggetti indicati nella lettera a), se residenti, ed ai soggetti che effettuano le cessioni di cui alla lettera b) del precedente comma su loro dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilità, nei limiti dell’ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere dai medesimi fatte nel corso dell’anno solare precedente. I cessionari e i commissionari possono avvalersi di tale ammontare integralmente per gli acquisti di beni che siano esportati nello stato originario nei sei mesi successivi alla loro consegna e nei limiti della differenza tra esso e l’ammontare delle cessioni dei beni effettuate nei loro confronti nello stesso anno ai sensi della lettera a), relativamente agli acquisti di altri beni o di servizi. I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell’imposta devono darne comunicazione scritta al competente ufficio dell’I.V.A. entro il 31 gennaio ovvero oltre tale data, ma anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione, indicando l’ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nell’anno solare precedente. Gli stessi soggetti possono optare, dandone comunicazione entro il 31 gennaio, per la facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell’imposta assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l’ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti. L’opzione ha effetto per un triennio solare e, qualora non sia revocata, si estende di triennio in triennio. La revoca deve essere comunicata all’ufficio entro il 31 gennaio successivo a ciascun triennio. I soggetti che iniziano l’attività o non hanno comunque effettuato esportazioni nell’anno solare precedente possono avvalersi per la durata di un triennio solare della facolta` di acquistare beni e servizi senza pagamento dell’imposta, dandone preventiva comunicazione all’ufficio, assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l’ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti. (3)
[3. I contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell’imposta ai sensi del precedente comma devono annotare nei registri di cui agli artt. 23 o 24 ovvero 39, secondo comma, entro ciascun mese, l’ammontare di riferimento delle esportazioni e quello degli acquisti fatti senza pagamento dell’imposta ai sensi della lettera c) del primo comma risultanti dalle fatture e bollette doganali registrate o soggette a registrazione entro il mese precedente. I contribuenti che fanno riferimento ai corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti devono inviare all’ufficio dell’I.V.A., entro il mese successivo a ciascun semestre solare, un prospetto analitico delle annotazioni del semestre.] (3-bis)
4. Nel caso di affitto di azienda, perché possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi per cessioni all’esportazione, senza pagamento dell’imposta, ai sensi del terzo comma, è necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all’ufficio IVA competente per territorio. (6)
5. Ai fini dell’applicazione del primo comma si intendono spediti o trasportati fuori della Comunità anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l’equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonché per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma. (7)
(1)

Note

(1) Per la disciplina delle operazioni intracomunitarie si veda il Titolo II, Capo II e III del D.L. 30.08.93, n. 331, convertito con modificazioni con L. 29.10.93, n. 427. Sono non imponibili fino al 30 giugno 1999 le cessioni dei beni ai viaggiatori diretti in un altro stato membro, effettuate negli speciali negozi istituiti nell’ambito dei porti e degli aeroporti ex art. 128 D.P.R. 43/1973.
(2) La presente lettera prima modificata dall’art. 57, D.L. 30.08.1993, n. 331, poi dall’art. 2, L. 18.02.1997, n. 28, è stata da ultimo così modificata dall’art. 1, comma 330, L. 24.12.2012, n. 216, che ha recepito la stessa modifica di cui all’art. 1, comma 7, D.L. 11.12.2012, n. 216 non convertito in legge, con decorrenza dal 01.01.2013 ed applicazione alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.
(3) Ai sensi dell’art. 3, comma 1, D.L. 29.12.1983, n. 746 convertito in legge dalla L. 27.02.1984, n. 17, l’opzione esercitata ai sensi del presente comma per assumere come ammontare di riferimento quello delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, esplica effetto fino al 31 dicembre 1983. I contribuenti possono continuare ad avvalersi, successivamente a tale data, della facoltà di assumere come ammontare di riferimento quello delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti sempreché sussistano i presupposti indicati nella lettera a) dell’art. 1 del presente decreto e sia presentata la dichiarazione di cui alla lettera b) dello stesso articolo.
Ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.L. 29.12.1983, n. 746 convertito in legge dalla L. 27.02.1984, n. 17, sono abrogate le disposizioni contenute nel presente comma concernenti la dichiarazione e la comunicazione dell’intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell’imposta, le disposizioni dello stesso comma riguardanti i soggetti che iniziano l’attività.
(3-bis) Il presente comma è stato abrogato dall’art. 3, comma 3, D.L. 29.12.83, n. 746 convertito in legge dalla L. 27.02.1984, n. 17.
(4) La presente lettera prima sostituita dall’art. 4, D.P.R. 30.12.1981, n. 793, è stata poi così modificata dall’art. 57, D.L. 30.08.1993, n. 331.
(5) La presente lettera prima sostituita dall’art. 4, D.P.R. 30.12.1981, n. 793, poi modificata dall’art. 57, D.L. 30.08.1993, n. 331, è stata poi così sostituita dall’art. 2, L. 18.02.1997, n. 28.
(6) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 1, D.L. 30.12.1991, n. 417 con decorrenza dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del D.L. 30.12.1991, n. 417
(7) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 57, D.L. 30.08.1993, n. 331.
(8) Il presente alinea è stato così modificato dall’art. 1 D.Lgs. 11.02.2010, n. 18 con decorrenza dal 20.02.2010 ed applicazione alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010.
(9) La presente lettera è stata inserita dall’art. 9, L. 20.11.2017, n. 167 con decorrenza dal 12.12.2017.

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