1. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31 dicembre 1972 in esecuzione di contratti conclusi prima, il cedente del bene o il prestatore del servizio, se ne sia richiesto dal cessionario o dal committente, deve applicare l’imposta sul valore aggiunto anche sulla parte dell’ammontare imponibile eventualmente già assoggettata all’imposta generale sull’entrata. In questo caso l’imposta generale sull’entrata è ammessa in detrazione, a norma degli articoli 19, 27 e 28, per la determinazione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal cessionario o dal committente.
2. Per le cessioni di beni effettuate dopo il 31 dicembre 1972, in relazione alle quali l’imposta generale sull’entrata è stata assolta preventivamente dal cedente una volta tanto in conformità a disposizioni vigenti alla detta data, l’imposta stessa è ammessa in detrazione dall’imposta sul valore aggiunto dovuta dal cedente.
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