Art. 74 quinquies – Testo Unico Iva

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)

Regime speciale per i servizi resi da soggetti non UE

1. I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea, non stabiliti in alcuno Stato membro dell’Unione, possono identificarsi in Italia, con le modalità previste dal presente articolo, per l’assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente a tutti i servizi resi nell’Unione europea a committenti non soggetti passivi d’imposta. A tal fine presentano apposita richiesta all’Agenzia delle entrate, la quale comunica al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito. (2)
2. I soggetti che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II; qualora sia emessa fattura si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti. (3)
3. La richiesta di cui al comma 1 contiene almeno le seguenti indicazioni:
a) per le persone fisiche, il cognome e nome ed eventualmente la ditta; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione;
b) indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
c) numero di codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza o domicilio, se previsto;
d) dichiarazione di non essere stabiliti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto all’interno dell’Unione europea. (4)
4. In caso di variazione dei dati presentati, i soggetti di cui al comma 1 ne danno comunicazione all’Agenzia delle entrate. Gli stessi soggetti presentano un’analoga comunicazione se non intendono più fornire servizi di cui al comma 1 o non soddisfano più i requisiti per avvalersi del regime speciale previsto dal presente articolo. (6)
5. I soggetti identificati ai sensi del presente articolo sono esclusi dal regime speciale se:
a) comunicano di non fornire più servizi di cui al comma 1; (7)
b) si può altrimenti presumere che le loro attività di fornitura di servizi di cui al comma 1 siano cessate; (7)
c) non soddisfano più i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale;
d) persistono a non osservare le norme relative al presente regime speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 presentano, per ciascun trimestre dell’anno solare ed entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano: (8)
a) il numero di identificazione;
b) l’ammontare delle prestazioni di servizi di servizi di cui al comma 1 effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata e suddiviso per aliquote, al netto dell’imposta sul valore aggiunto; (7)
c) le aliquote applicate in relazione allo Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata; (7)
d) l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata. (7)
6-bis. La dichiarazione può essere modificata entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione iniziale con una dichiarazione relativa a periodi d’imposta successivi, indicando il pertinente Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata, il periodo di imposta e l’importo dell’imposta in relazione ai quali sono richieste le modifiche. (9)
7. Per le prestazioni di servizi il cui corrispettivo è fissato in valuta diversa dall’euro, il prestatore, in sede di redazione della dichiarazione di cui al comma 6, utilizza il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea l’ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione o, in mancanza, quello del primo giorno successivo di pubblicazione.
8. Le comunicazioni e le dichiarazioni previste nei commi 1, 4 e 6 sono redatte in base ai modelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate in conformità con quanto previsto dall’ordinamento dell’Unione europea in materia di obblighi di trasmissione dei messaggi elettronici comuni ed inviate all’Agenzia delle entrate in via telematica con le modalità definite nello stesso provvedimento.
9. I soggetti di cui al comma 1, entro il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 6, effettuano il versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione medesima.
10. I soggetti di cui al comma 1 conservano un’idonea documentazione delle relative operazioni fino alla fine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime. Tale documentazione è fornita, su richiesta, all’Amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati membri ove le operazioni sono state effettuate.
11. I soggetti di cui al comma 1 non possono detrarre dall’imposta dovuta ai sensi del presente articolo quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni; l’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato può essere in ogni caso chiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 38-ter, comma 1-bis. Detti soggetti passivi possono esercitare il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, qualora spettante ai sensi degli articoli 19 e seguenti, dall’ammontare dell’imposta applicata alle operazioni effettuate nell’ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dai soggetti passivi stessi. (6)
(1) (5)

Note

(1) Il presente articolo inserito dall’ art. 1, D.Lgs. 01.08.2003, n. 273, con decorrenza dal 04.10.2003 e termini di efficacia stabiliti dall’art. 2 del medesimo D.Lgs, è stato così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 31.03.2015, n. 42, con decorrenza dal 03.05.2015 ed applicazione alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.
(2) Il presente comma è stato così modificato prima dall’art. 2, D.Lgs. 01.06.2020, n. 45 con decorrenza dal 10.06.2020, e poi dall’art. 1, comma 1, lett. r), D.Lgs. 25.05.2021, n. 83 con decorrenza dal 30.06.2021 ed applicazione alle operazioni, disciplinate dal suddetto decreto modificante, effettuate a partire dal 01.07.2021.
(3) Il presente comma prima sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 01.06.2020, n. 45 con decorrenza dal 10.06.2020, è stato poi così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. r), D.Lgs. 25.05.2021, n. 83 con decorrenza dal 30.06.2021 ed applicazione alle operazioni, disciplinate dal suddetto decreto modificante, effettuate a partire dal 01.07.2021.
(4) La presente lettera è stata così sostituita dall’art. 2, D.Lgs. 01.06.2020, n. 45 con decorrenza dal 10.06.2020.
(5) La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. r), D.Lgs. 25.05.2021, n. 83 con decorrenza dal 30.06.2021 ed applicazione alle operazioni, disciplinate dal suddetto decreto modificante, effettuate a partire dal 01.07.2021.
(6) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. r), D.Lgs. 25.05.2021, n. 83 con decorrenza dal 30.06.2021 ed applicazione alle operazioni, disciplinate dal suddetto decreto modificante, effettuate a partire dal 01.07.2021.
(7) La presente lettera è stata così modificata dall’art. 1, comma 1, lett. r), D.Lgs. 25.05.2021, n. 83 con decorrenza dal 30.06.2021 ed applicazione alle operazioni, disciplinate dal suddetto decreto modificante, effettuate a partire dal 01.07.2021.
(8) Il presente alinea è stato così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. r), D.Lgs. 25.05.2021, n. 83 con decorrenza dal 30.06.2021 ed applicazione alle operazioni, disciplinate dal suddetto decreto modificante, effettuate a partire dal 01.07.2021.
(9) Il presente comma è stato inserito dall’art. 1, comma 1, lett. r), D.Lgs. 25.05.2021, n. 83 con decorrenza dal 30.06.2021 ed applicazione alle operazioni, disciplinate dal suddetto decreto modificante, effettuate a partire dal 01.07.2021.

Istituti giuridici

Novità giuridiche