Art. 74 bis – Testo Unico Iva

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)

Disposizioni per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa

1. Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e registrazione, semprechè i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina.
[Entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione relativa all’imposta dovuta per l’anno solare precedente, sempre che il relativo termine non sia ancora scaduto, nonché apposita dichiarazione con le indicazioni e gli allegati di cui agli artt. 28 e 29, relativamente alle operazioni registrate nella parte dell’anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento, o di liquidazione coatta amministrativa, e ai sensi del presente comma]. (2)
2. Per le operazioni effettuate successivamente all’apertura del fallimento o all’inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti dal presente decreto, anche se è stato disposto l’esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore. Le fatture devono essere emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle operazioni e le liquidazioni periodiche di cui agli artt. 27 e 33 devono essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili. (1)
3. In deroga a quanto disposto dal primo comma dell’articolo 38-bis, i rimborsi previsti nell’articolo 30, non ancora liquidati alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e i rimborsi successivi, sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare non superiore a lire cinquecento milioni”. (3)

Note

(1) Il presente articolo, prima aggiunto dall’ art. 1, D.P.R. 23.12.1974, n. 687 è stato poi così sostituito dall’ art. 1, D.P.R. 29.01.1979, n. 24.
(2) Il presente comma prima modificato dall’ art. 1, D.L. 30.12.1991, n. 417, è stato, poi, così modificato, con la soppressione del secondo periodo, dall’ art. 11, D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).
(3) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 31, c. 1°, L. 23.12.2000, n. 388 (G.U. 29.12.2000 n. 302, S.O. n. 219).

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