Art. 70 octies – Testo Unico Iva

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)

Responsabilità

1. Il rappresentante di gruppo è responsabile per l’adempimento degli obblighi connessi all’esercizio dell’opzione.
2. Gli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA sono responsabili in solido con il rappresentante di gruppo per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo.
(1)

Note

(1) Il presente articolo e il Titolo cui esso appartiene è stato inserito dall’art. 1, comma 24, L. 11.12.2016, n. 232 con decorrenza dal 01.01.2017 ed applicazione dal 01.01.2018.

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