Art. 7 sexies – Testo Unico Iva

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)

Territorialità - Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi

1. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:
a) le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente, quando le operazioni oggetto dell’intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato;
b) le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;
c) le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni, quando la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato; 
d) le prestazioni di lavorazione, nonchè le perizie, relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in attività accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili, quando sono eseguite nel territorio dello Stato;
e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero e sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunità. Le medesime prestazioni se rese ad un soggetto domiciliato e residente al di fuori del territorio della Comunità si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate; (2)
e-bis) le prestazioni di cui alla lettera e) relative ad imbarcazioni da diporto, sempre che l’imbarcazione sia effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato e la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi stabiliti e sia utilizzata nel territorio della Comunità. Le medesime prestazioni, se l’imbarcazione da diporto è messa a disposizione in uno Stato estero fuori della Comunità ed il prestatore è stabilito in quello stesso Stato, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate. Alle medesime prestazioni, quando l’imbarcazione da diporto è messa a disposizione in uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore, si applica la lettera e); (3
[f) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero;] (4)
[g) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell’Unione europea.] (4)
(1)

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1 D.Lgs. 11.02.2010, n. 18 con decorrenza dal 20.02.2010 ed applicazione alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010.
(2) La presente lettera è stata così sostituita dall’art. 3 D.Lgs. 11.02.2010, n. 18 con decorrenza dal 01.01.2013 ed applicazione alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013.
(3) La presente lettera è stata aggiunta dall’art. 3 D.Lgs. 11.02.2010, n. 18 con decorrenza dal 01.01.2013 ed applicazione alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013.
(4) La presente lettera prima sostituita dall’art. 1, D.Lgs. 31.03.2015, n. 42, con decorrenza dal 03.05.2015 ed applicazione alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015, è stata poi soppressa dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 01.06.2020, n. 45 con decorrenza dal 10.06.2020.

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