Art. 7 septies – Testo Unico Iva

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)

Territorialità - Disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità

1. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1, lettera b), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità:
a) le prestazioni di servizi di cui all’articolo 3, secondo comma, numero 2);
b) le prestazioni pubblicitarie; 
c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonchè quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili; 
d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti;
e) la messa a disposizione del personale; 
f) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;
g) la concessione dell’accesso a un sistema di gas naturale situato nel territorio dell’Unione o a una rete connessa a un tale sistema, al sistema dell’energia elettrica, alle reti di riscaldamento o di raffreddamento, il servizio di trasmissione o distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di altri servizi direttamente collegati; (2)
[h) i servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, esclusi quelli utilizzati nel territorio dello Stato ancorchè resi da soggetti che non siano ivi stabiliti;] (3)
[i) i servizi prestati per via elettronica;] (3)
l) le prestazioni di servizi inerenti all’obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un’attività o un diritto di cui alle lettere precedenti. (1)

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1 D.Lgs. 11.02.2010, n. 18 con decorrenza dal 20.02.2010 ed applicazione alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010.
(2) La presente lettera è stata così modificata dall’art. 8 L. 15.12.2011, n. 217 (Legge comunitaria 2010) con decorrenza dal 17.01.2012 ed applicazione alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo al 17.01.2012.
(3) La presente lettera è stata soppressa dall’art. 1, D.Lgs. 31.03.2015, n. 42, con decorrenza dal 03.05.2015 ed applicazione alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.

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