Art. 66 bis – Testo Unico Iva

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)

Pubblicazione degli elenchi di contribuenti

1. Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione di elenchi di contribuenti nei cui confronti l’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto ha proceduto a rettifica o ad accertamento ai sensi degli articoli 54 e 55. Sono ricompresi nell’elenco solo quei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione annuale e quelli dalla cui dichiarazione risulta un’imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovuta ovvero un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e deve essere indicato, in caso di rettifica, anche il volume di affari dichiarato dai contribuenti. (2)
2. Gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto formano [e pubblicano] annualmente per ciascuna provincia compresa nella propria circoscrizione un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, con la specificazione, per ognuno, del volume di affari. Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo, è ammessa la visione e l’estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonchè da specifiche disposizioni di legge. Per l’accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. (3)
[La pubblicazione dell’elenco di cui al comma precedente avviene mediante deposito per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso l’ufficio che ha proceduto alla loro formazione sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648.] (4)
4. Gli stessi uffici formano, per le finalità di cui al secondo comma, inoltre, un elenco cronologico contenente i nominativi dei contribuenti che hanno richiesto i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto e di quelli che li hanno ottenuti. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore. (1) (5)

Note

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’ art. 23, D.P.R. 30.12.1980, n. 897.
(2) I primi due periodi del presente comma, così sostituiscono l’originario primo periodo in virtù dell’ art. 20, L. 30.12.1991, n. 413.
(3) Il presente comma sono già modificato dall’ art. 20, L. 30.12.1991, n. 413, è stato successivamente modificato, comprese le parole abrogate tra parentesi quadre, dall’art. 42, DL 25.06.2008, n. 112, (G.U. 25.06.2008, n. 147, S.O., n. 152), con decorrenza dal 25.06.2008. Si riporta di seguito il testo previgente: “2. Gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto formano e pubblicano annualmente per ciascuna provincia compresa nella propria circoscrizione un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, con la specificazione, per ognuno, del volume di affari. Gli elenchi sono in ogni caso depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso l’ufficio che ha proceduto alla loro formazione, sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. ”
(4) Il presente comma è stato abrogato dall’ art. 20, L. 30.12.1991, n. 413.
(5) Il presente comma, prima sostituito dall’ art. 20, L. 30.12.1991, n. 413, è stato successivamente così modificato dall’art. 42, DL 25.06.2008, n. 112, (G.U. 25.06.2008, n. 147, S.O., n. 152), come modificato dall’allegato alla L. 06.08.2008, n. 133, con decorrenza dal 22.08.2008. Si riporta, di seguito, il testo previgente:
” Gli stessi uffici pubblicano, inoltre, un elenco cronologico contenente i nominativi dei contribuenti che hanno richiesto i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto e di quelli che li hanno ottenuti.”

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