1. L’amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri della Comunità economica europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento dell’I.V.A. Essa, a tal fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.
2. L’amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da fornire alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per l’accertamento dell’I.V.A. (1)
(1) Il presente articolo prima soppresso, dall’ art. 1, D.P.R. 23.12.1974, n. 687 è stato poi reinserito dall’ art. 2, D.P.R. 5.06.1982, n. 506 (Gazz. Uff. 6.08.1982, n. 215).
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