1. Se il contribuente non esegue il pagamento dell’imposta, delle pene pecuniarie e delle soprattasse nel termine stabilito l’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto notifica ingiunzione di pagamento contenente l’ordine di pagare entro trenta giorni sotto pena degli atti esecutivi. L’ingiunzione è vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio, qualunque sia la somma dovuta, ed è notificata a norma del primo comma dell’art. 56.
2. Se entro trenta giorni dalla notificazione dell’ingiunzione il contribuente non esegue il pagamento si procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. (2)
3. I crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le sopratasse dovuta ai sensi del presente decreto hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con grado successivo a quello indicato al numero 15 dell’art. 2778 del codice civile. In caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, gli stessi crediti sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo e secondo comma dell’art. 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
4. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso che il contribuente non esegua il versamento delle somme indebitamente rimborsategli.
5. Per le imposte e le pene pecuniarie dovute dal cessionario o dal committente [ai sensi dell’art. 41] lo Stato ha privilegio speciale, ai sensi degli articoli 2758 e 2772 del codice civile, sui beni mobili o immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato, con il grado rispettivamente indicato al n. 5 dell’art. 2778 e al n. 4 dell’art. 2780 del codice civile. (3)
[Per il recupero dei crediti sorti negli Stati membri delle Comunità europee in materia di imposta sul valore aggiunto si applicano le disposizioni contenute negli articoli 346 bis, 346 ter, 346 quater, 346 quinquies, del testo unico delle norme legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 sostituita alla competenza degli uffici doganali quella degli uffici dell’imposta sul valore aggiunto per il recupero dei crediti non connessi ad operazioni doganali.] (4) (5)
[Il Ministro delle finanze può, con decreto, stabilire che taluni compiti degli uffici periferici dell’Amministrazione finanziaria, inerenti all’attuazione della mutua assistenza amministrativa per il recupero dei crediti sorti in materia di imposta sul valore aggiunto, siano devoluti all’ufficio centrale previsto dal secondo comma del citato articolo 346 quinquies.] (1) (4) (5)
(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’ art. 1, D.P.R. 29.01.1979, n. 24.
(2) l’art. 130 comma 2, D.P.R. 28.01.1988, n. 43, così afferma: “2. Sono abrogate, altresì, tutte le disposizioni che regolano, mediante rinvio al regio decreto 14.04.1910, n. 639, la riscossione coattiva delle imposte, dei diritti doganali, delle tasse sulle concessioni governative e di ogni altra entrata, diritto o accessorio di cui agli articoli 67, comma 1, 68, comma 1, e 69, commi 1 e 2, ed ogni altra norma incompatibile con la riscossione disciplinata dal presente decreto. Per tutte le entrate di cui sopra, scadute e non riscosse alla data di entrata in funzione del servizio, ivi comprese quelle per le quali abbia avuto inizio la procedura di cui al citato regio decreto n. 639 del 1910, l’ente impositore provvede alla formazione del ruolo secondo le disposizioni di cui all’articolo 67, comma 2.”
(3) Il presente comma, prima sostituito dall’ art. 1, D.P.R. 29.01.1979, n. 24, è stato poi così modificato dall’art. 1, c. 165, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285), con decorrenza dal 1° gennaio 2008. Si riporta, di seguito, il testo previgente:
“5. Per le imposte e le pene pecuniarie dovute dal cessionario o dal committente ai sensi dell’ art. 41 lo Stato ha privilegio speciale, ai sensi degli articoli 2758 e 2772 del codice civile, sui beni mobili o immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato, con il grado rispettivamente indicato al n. 5 dell’art. 2778 e al n. 4 dell’art. 2780 del codice civile.”
(4) Il presente comma è stato aggiunto dall’articolo unico, L. 19.01.1985, n. 3 (Gazz. Uff. 24.01.1985, n. 20).
(5) Il presente comma è stato abrogato dall’ art. 11, D.Lgs. 09.04.2003, n. 69, con decorrenza dal 29.04.2003.
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