ARTICOLO ABROGATO [1. Le pene pecuniarie e le sopratasse irrogate dagli uffici dell’imposta sul valore aggiunto devono essere pagate nei modi indicati nel quarto comma dell’art. 38, entro sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di rettifica o di accertamento con il quale sono state irrogate irrogate. (2)
2. In caso di ritardo nel pagamento si applicano gli interessi calcolati al saggio indicato nell’art. 38 bis, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla notificazione dell’avviso o della sentenza o decisione definitiva.]
(1) (3)
(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’ art. 1, D.P.R. 29.01.1979, n. 24.
(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 16, D.Lgs.18.12.1997, n. 471.
(3) Il presente articolo è stato abrogato dall’ art. 37, D.Lgs. 26.02.1999, n. 46, come modificato dall’ art. 2, D.Lgs. 27.04.2001, n. 193, con decorrenza dal 09.06.2001.
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