Art. 60 – Testo Unico Iva

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)

Pagamento delle imposte accertate

L’imposta o la maggiore imposta accertata dell’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto deve essere pagata dal contribuente entro sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento o di rettifica.
[Se il contribuente propone ricorso contro l’accertamento, il pagamento dell’imposta o della maggiore imposta deve essere eseguito:
1) per un terzo dell’ammontare accertato dall’ufficio, nel termine stabilito nel primo comma (2);
2) fino alla concorrenza della metà dell’ammontare accertato dalla commissione tributaria di primo grado, entro sessanta giorni dalla notificazione, a norma del primo comma dell’art. 56, della liquidazione fatta dall’ufficio (2);
3) fino alla concorrenza di due terzi dell’ammontare accertato dalla commissione tributaria di secondo grado, entro sessanta giorni dalla notificazione della liquidazione fatta dall’ufficio (2);
4) per l’intero ammontare che risulta ancora dovuto in base alla decisione della commissione centrale o alla sentenza della corte d’appello, entro sessanta giorni dalla notificazione della liquidazione fatta dall’ufficio.] (6)
[Sulle somme dovute a norma dei precedenti commi si applicano gli interessi calcolati al saggio indicato nell’art. 38 bis, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 5 marzo dell’anno solare cui si riferisce l’accertamento o la rettifica. Gli interessi sono liquidati dall’ufficio e indicati nell’avviso di accertamento o di rettifica o negli avvisi relativi alle liquidazioni da notificare a norma del comma precedente e ricominciano a decorrere in caso di ritardo nei pagamenti.] (3) (4) (6)
[Se l’imposta o la maggiore imposta accertata ai sensi dei numeri 2), 3) o 4) del secondo comma è inferiore a quella già pagata, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione o della sentenza, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi calcolati al saggio indicato nell’art. 38 bis, con decorrenza dalla data del pagamento fatto dal contribuente.] (6)
[I pagamenti previsti nel presente articolo devono essere fatti all’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto nei modi indicati nel quarto comma dell’art. 38.] (6)
L’imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e alla sopratassa di cui all’articolo 44. La stessa procedura deve intendersi applicabile per la maggiore imposta determinata a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati dall’ufficio in sede di controllo della dichiarazione. L’ufficio, prima dell’iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso, con applicazione della soprattassa pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno. Le somme dovute devono essere versate direttamente all’ufficio con le modalità di cui all’art. 38, quarto comma. (5)
Il contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione. (7)
(1)

Note

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’ art. 1, D.P.R. 29.01.1979, n. 24.
(2) In base all’ art. 5, comma 7, del D.L. 27.04.90, n. 90, la misura dell’imposta o della maggiore imposta sul valore aggiunto prevista dai numeri 1), 2) e 3) è rispettivamente elevata alla metà dell’ammontare accertato dall’ufficio; a due terzi dell’ammontare accertato dalla commissione tributaria di primo grado e a tre quarti di quello accertato dalla commissione tributaria di secondo grado.
(3) Le disposizioni si applicano dal periodo di imposta in corso alla data del 08.12.93.
(4) Il presente comma è stato così modificato dall’ art. 1, D.L. 31.05.1994, n. 330. In base all’ art. 5, comma 9, del D.L. 27.04.90, n. 90, devono essere iscritti a ruolo oltre le somme indicate nel comma 1, n. 1, anche i relativi interessi.
(5) Il presente comma è stato aggiunto dall’ art. 10, D.L. 20.06.1996, n. 323.
(6) Il presente comma è stato abrogato dall’ art. 37, D.Lgs. 26.02.1999, n. 46, come modificato dall’ art. 2, D.Lgs. 27.04.2001, n. 193, con decorrenza dal 09.06.2001.
(7) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 68 D.L. 24.01.2012, n. 1 con decorrenza dal 24.01.2012. Si riporta di seguito il testo previgente:
“Il contribuente non ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta pagata in conseguenza dell’accertamento o della rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi.”.

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