Art. 58 – Testo Unico Iva

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)

Irrogazione delle sanzioni

ARTICOLO ABROGATO [1. In caso di violazioni degli obblighi stabiliti dal presente decreto l’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto procede alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse previste nel titolo terzo.
2. Per le violazioni che danno luogo a rettifica o ad accertamento dell’imposta la irrogazione delle sanzioni è comunicata al contribuente con lo stesso avviso di rettifica o di accertamento.
3. Per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento dell’imposta l’ufficio può provvedere in qualsiasi momento, con separati avvisi da notificare a norma del primo comma dell’art. 56, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. (2)
[4. La pena pecuniaria non può essere irrogata qualora nel termine di trenta giorni dalla data del verbale di constatazione della violazione sia stata versata all’ufficio una somma pari ad un sesto del massimo della pena; la pena pecuniaria irrogata contestualmente alla constatazione della violazione effettuata presso l’ufficio sarà considerata priva di effetto se il pagamento avviene nei termini e con le modalità sopra citate]. (4)].
(1) (3) (5)

Note

(1) Il presente articolo è stato sostituito dall’ art. 1, D.P.R. 29.01.1979, n. 24. L’ art. 19 bis, comma 2, del D.L. 24.01.95, n. 41, convertito con modificazioni in L. 22.03.95, n. 85 stabilisce che relativamente alla sanatoria per irregolarità nella dichiarazione dei redditi e nelle dichiarazioni Iva le pene pecuniarie per le violazioni richiamate nel primo periodo del terzo comma dell’art. 55 del D.P.R. 600/73 e del terzo comma dell’art. 58 del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni, nonché, per le violazioni indicate nei successivi commi, non si applicano.
(2) Il presente comma è stato così sostituito dall’ art. 3, D.L. 27.04.1990, n. 90.
(3) E’ costituzionalmente illegittimo l’ art. 58, D.P.R. 26.10.1972, n. 633 nella parte in cui dispone che l’azione penale ha corso dopo che l’accertamento è divenuto definitivo anche nel caso del reato indicato nel quarto comma dell’art. 50 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 633.(C. cost. 27 aprile-12.05.1982, n. 89; Gazz. Uff. 20.05.1982, n. 137).
(4) Il presente comma è stato abrogato dall’ art. 13 DL 10.07.1982 n. 429. Successivamente il citato articolo 13, a sua volta, è stato abrogato dall’ art. 25 Dlgs. 10.03.2000 n. 74 (GU 31.03.2000 n. 76).
(5) Il presente articolo è stato abrogato dall’ art. 16, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471

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