Art. 57 – Testo Unico Iva

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)

Termine per gli accertamenti

1. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell’articolo 54 e nel secondo comma dell’articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. (2)
2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento dell’imposta a norma del primo comma dell’articolo 55 può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. (2)
3. Nel caso di richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell’ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l’eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.
4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle entrate. Nell’avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto.
(1) (3) (4)

Note

(1) Il presente articolo prima modificato dall’art. 10, D.Lgs. 2.09.1997, n. 313, dall’art. 37 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 04.07.2006, dall’art. 12, comma 2-bis, D.L. 01.07.2009, n. 78 con decorrenza dal 30.12.2009 ed ambito di riferimento di cui al comma 2 del citato decreto, dall’art. 3, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 e dall’art. 2, D.Lgs. 05.08.2015, n. 128 con decorrenza dal 02.09.2015, è stato da ultimo così sostituito dall’art. 1, comma 130, L. 28.12.2015, n. 208 con decorrenza dal 01.01.2016.
(2) Le disposizioni di cui al presente comma si applicano secondo quanto riportato dall’art. 1, comma 132, L. 28.12.2015, n. 208.
(3) Ai sensi dell’art. 5-septies, D.L. 16.10.2017, n. 148, così come inserito dall’allegato alla legge di conversione, L. 04.12.2017, n. 172, anche in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui al presente articolo che scadono a decorrere dal 1º gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno 2020 limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo.
(4) Ai sensi dell’art. 1, comma 9, D.L. 23.10.2018, n. 119, convertito in legge dalla L. 17.12.2018, n. 136 con decorrenza dal 19.12.2018, in deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1 del suddetto articolo modificante, i termini di cui al presente articolo, sono prorogati di due anni.

Istituti giuridici

Novità giuridiche