Art. 5 – Testo Unico Iva

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)

Esercizio di arti e professioni

1. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata delle attività stesse.
[Si considerano effettuate ad imprese le prestazioni di servizi rese ai soggetti indicati nel primo e nel terzo comma dell’art. 4 in relazione all’attività dell’impresa o della distinta organizzazione e, in ogni caso, quelle rese alle società e agli enti di cui al secondo comma dello stesso articolo.] (3)
2. Non si considerano effettuate nell’esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 49, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 nonché le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell’ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo. Non si considerano altresì effettuate nell’esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della L. 12 giugno 1973, n. 349, nonché le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui al R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952. (1) (2)

Note

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 1, D.P.R. 29.01.1979, n. 24.
(2) Il presente comma prima modificato dall’ art. 4, D.L. 14.03.1988, n. 70 poi modificato dall’ art. 2, D.L. 30.12.1993, n. 557 è stato, poi, così modificato dall’art. 5, D.L. 24.12.2002, n. 282, con decorrenza dal 23.02.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:
“Non si considerano effettuate nell’esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 49, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo. Non si considerano altresì effettuate nell’esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della L. 12 giugno 1973, n. 349, nonché le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui al R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952.”
(3) Il presente comma è stato soppresso in virtù dell’art. 1, D.L. 06.07.1974, n. 260 (G.U. 09.07.1974, n. 178).

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