Art. 45 – Testo Unico Iva

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)

Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità e alla compilazione degli elenchi

ARTICOLO ABROGATO [1. Chi rifiuta di esibire o dichiara di non possedere i libri, registri, scritture e documenti che gli siano richiesti ai fini delle ispezioni e verifiche previste nell’art. 52, o comunque li sottrae all’ispezione o alla verifica, è punito con la pena pecuniaria da lire un milione e duecentomila a lire sei milioni, sempre che si tratti di libri, registri, documenti e scritture la cui tenuta e conservazione sono obbligatorie a norma di legge o di cui risulta la esistenza.
2. Chi non tiene o non conserva i registri previsti dal presente decreto è punito, anche se non ne sia derivato ostacolo all’accertamento, con la pena pecuniaria da lire un milione e duecentomila a lire trenta milioni; la pena non può essere inferiore ad quattro milioni per il registro di cui al quarto comma dell’art. 24. Alla stessa sanzione sono soggetti coloro che non tengono i registri in conformità alle disposizioni del primo e del secondo comma dell’art. 39 e coloro che non conservano in tutto o in parte le fatture emesse e ricevute e le bollette doganali, ma la pena pecuniaria può essere ridotta fino ad un quinto del minimo se le irregolarità dei registri o i documenti mancanti sono di scarsa rilevanza.
3. Per la mancata o incompleta compilazione, anche su supporti magnetici, di ciascuno degli elenchi di cui al primo e al terzo comma dell’art. 29, si applica la pena pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni. La stessa sanzione si applica per l’omessa allegazione degli elenchi o per l’omessa produzione dei supporti, di cui all’ultimo comma dell’art. 29. Le sanzioni possono essere ridotte fino ad un quinto del minimo se i dati mancanti o inesatti sono di scarsa rilevanza e non si applicano se sono privi di rilevanza e in ogni caso se il contribuente provvede ad integrarli o rettificarli entro il mese successivo a quello di compilazione]. (1) (2)

Note

(1) Il presente articolo, prima sostituito dall’art. 1, D.P.R. 29.01.1979, n. 24 poi sostituito dall’art. 19, D.P.R. 30.12.1980, n. 897 è stato poi abrogato dall’art. 16, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471.
(2) L’art. 19 bis, comma 2, del D.L. 24.01.95, n. 41, convertito con modificazioni in L. 22.03.95, n. 85 stabilisce che relativamente alla sanatoria per irregolarità nella dichiarazione dei redditi e nelle dichiarazioni Iva non si applicano le pene pecuniarie previste dai seguenti articoli: art. 46, primo ed ultimo comma, D.P.R. 600/73; art. 47, primo ed ultimo comma, D.P.R. n. 600/73; art. 13 secondo comma, del D.P.R. 689/74; articoli 93 e 94 del D.P.R. n. 602/73 per le ipotesi di versamenti di somme al concessionario incompetente e per ipotesi di incompletezza della distina di versamento o del documento di c/c postale; art. 43 commi primo e terzo del D.P.R. n. 633/72, a condizione che le dichiarazioni siano state presentate entro il 15.02.95; art. 7, secondo, terzo e quarto comma del D.P.R. n. 627/78; art. 8, L. 10.05.76, n. 249, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di mancata emissione della ricevuta o di emissione della stessa con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale; art. 2, L 26.01.83, n. 18, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di mancata emissione dello scontrino fiscale o di emissione dello stesso con indicazione delcorrispettivo in misura inferiore a quello reale; art. 45 del D.P.R. 633/72, limitatamente alle infrazioni diverse da quella di omessa presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.

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