Art. 41 – Testo Unico Iva

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)

Violazioni dell'obbligo di fatturazione

ARTICOLO ABROGATO [1. Chi effettua operazioni imponibili senza emettere la fattura, essendo obbligato ad emetterla, è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l’imposta relativa all’operazione, calcolata secondo le disposizioni del Titolo primo. Alla stessa sanzione è soggetto chi emette la fattura senza l’indicazione dell’imposta o indicando un’imposta inferiore, nel quale ultimo caso la pena pecuniaria è commisurata all’imposta indicata in meno.
2. Chi effettua operazioni non imponibili o esenti senza emettere la fattura, essendo obbligato ad emetterla, o indicando nella fattura corrispettivi inferiori a quelli reali, è punito con la pena pecuniaria da lire trecentomila a lire un milione e duecentomila.
3. Se la fattura emessa non contiene le indicazioni prescritte dall’art. 21, n. 1), o contiene indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire la identificazione delle parti, si applica la pena pecuniaria da lire seicentomila a lire tre milioni, salvo che le irregolarità siano imputabili esclusivamente al cessionario del bene o al committente del servizio.
4. Per la violazione degli obblighi di fatturazione previsti dagli art. 17, terzo comma, e 34, terzo comma, si applicano le pene pecuniarie di cui ai commi precedenti, fermo rimanendo l’obbligo del pagamento dell’imposta. (2)
5. Tuttavia, qualora la violazione degli obblighi previsti al quarto comma non comporti variazioni nelle risultanze delle liquidazioni periodiche o in sede di dichiarazione annuale, si applicano esclusivamente le sanzioni previste all’articolo 47, primo comma, n. 3), e non è dovuto pagamento d’imposta. (3)
6. Il cessionario o committente che nell’esercizio di imprese, arti o professioni abbia acquistato beni o servizi senza emissione della fattura o con emissione di fattura irregolare da parte del soggetto obbligato ad emetterla, è tenuto a regolarizzare l’operazione con le seguenti modalità: a) se non ha ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione deve presentare all’ufficio competente nei suoi confronti, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare contenente le indicazioni prescritte dall’art. 21 e deve contemporaneamente versare la relativa imposta;
b) se ha ricevuto una fattura irregolare deve presentare all’ufficio competente nei suoi confronti, entro il quindicesimo giorno successivo a quello in cui ha registrato la fattura stessa, un documento integrativo, in duplice esemplare, contenente tutte le indicazioni prescritte dall’art. 21 e deve contemporaneamente versare la maggior imposta eventualmente dovuta.
Un esemplare del documento, con l’attestazione dell’avvenuto pagamento o della intervenuta regolarizzazione, è restituito dall’ufficio all’interessato che deve annotarlo a norma dell’art. 25. In caso di mancata regolarizzazione si applicano al cessionario o committente le pene pecuniarie previste dai primi tre commi, oltre al pagamento della imposta, salvo che la fattura risulti emessa. (4)
7. Le presunzioni di cui all’art. 53 valgono anche agli effetti del presente articolo]. (1)

Note

(1) Il presente articolo prima sostituito dall’ art. 1, D.P.R. 29.01.1979, n. 24 è stato poi abrogato dall’ art. 16, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471.
(2) Il presente comma è stato aggiunto dall’ art. 22, D.L. 2.03.1989, n. 69.
(3) Il presente comma è stato aggiunto dall’ art. 7, D.L. 10.06.1994, n. 357.
(4) Il presente comma è stato così sostituito dall’ art. 22, D.L. 2.03.1989, n. 69.

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