1. Competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti di cui ai precedenti articoli, e ad ogni altro effetto di cui al presente decreto, è l’ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente ai sensi degli articoli 58 e 59 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Per i soggetti non residenti nello Stato, che non vi hanno una stabile organizzazione né un rappresentante nominato ai sensi dell’art. 17, è competente l’ufficio provinciale di Roma.
2. Per i soggetti non residenti di cui all’articolo 35 ter, l’ufficio competente ai sensi del presente articolo è individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate (2)
3. Le dichiarazioni presentate e i versamenti fatti ad ufficio diverso da quello indicato nel primo comma si considerano presentate o fatti nei giorni in cui siano pervenuti all’ufficio competente. (1)
(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’ art. 1, D.P.R. 29.01.1979, n. 24.
(2) Il presente comma è stato inserito dall’art. 1 D.Lgs 19.06.2002, n. 191 con decorrenza dal 31.08.2002
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