1. I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all’articolo 32, devono essere tenuti a norma dell’art. 2219 del codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall’imposta di bollo. E’ ammesso l’impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalita’ previamente approvate dall’Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente. (1)
2. I contribuenti hanno facoltà di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della corrispondente annotazione nell’unico registro numerato e bollato.
3. I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonché dei registri e degli altri documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l’accesso automatizzato all’archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l’autenticità e l’integrità delle fatture di cui all’articolo 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico. (2)
4. I soggetti passivi che facilitano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o di committenti non soggetti passivi d’imposta tramite l’uso di una interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, conservano per un periodo di dieci anni, a partire dal 31 dicembre dell’anno in cui l’operazione è stata effettuata, la documentazione di cui all’articolo 54-quater del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, relativa a tali cessioni o prestazioni. La documentazione è fornita per via elettronica, su richiesta, all’Amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati membri dell’Unione europea nei quali le operazioni si considerano effettuate. (3)
(1) Il presente comma prima sostituito dall’art. 1 D.P.R. 23.12.1974, n. 687 è stato da ultimo così sostituito dall’art. 8. L.18.10.2001, n. 383, (G.U.24.10.2001, n. 248), con decorrenza dal 25.10.2001.
(2) Il presente comma prima sostituito dall’art. 1 D.P.R. 23.12.1974, n. 687 poi modificato dall’art. 1 D.P.R. 2.07.1975, n. 288 , dall’art. 7 D.L. 10.06.1994, n. 357 e dall’art. 2, D.Lgs. 20.02.2004, n. 52 con decorrenza dal 29.02.2004, è stato poi così sostituito dall’art. 1, comma 325, L. 24.12.2012, n. 228, che ha recepito la stessa modifica di cui all’art. 1, comma 2, D.L. 11.12.2012, n. 216 non convertito in legge, con decorrenza dal 01.01.2013 ed applicazione alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.
(3) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. l), D.Lgs. 25.05.2021, n. 83 con decorrenza dal 30.06.2021 ed applicazione alle operazioni, disciplinate dal suddetto decreto modificante, effettuate a partire dal 01.07.2021.
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