Art. 38 – Testo Unico Iva

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)

Esecuzione dei versamenti

1. I versamenti previsti dagli artt. 2730 e 33 devono essere eseguiti al competente ufficio dell’I.V.A. mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all’art. 54 del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 ovvero ad una delle casse rurali e artigiane di cui al R.D. 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la L. 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. La delega deve essere rilasciata presso una qualsiasi dipendenza dell’azienda delegata sita nel territorio dello Stato. (2) (3)
2. L’azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione recante l’indicazione dell’importo dell’ordine di versamento e della data in cui lo ha ricevuto e l’impegno di effettuare il versamento all’ufficio per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. La delega è irrevocabile ed ha effetto liberatorio per il delegante.
3. Le caratteristiche e le modalità di rilascio dell’attestazione, nonché le modalità per l’esecuzione dei versamenti agli uffici dell’imposta sul valore aggiunto, per la trasmissione dei relativi dati e documenti all’amministrazione e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.
4. I versamenti diversi da quelli indicati nel primo comma devono essere eseguiti direttamente all’Ufficio dell’imposta sul valore aggiunto o in contanti o mediante assegni circolari non trasferibili intestati all’ufficio stesso o mediante altri titoli di credito bancario o postali a copertura garantita. Il versamento mediante assegni circolari o titoli bancari o postali può essere eseguito anche a mezzo posta con lettera raccomandata, nella quale deve essere specificata la causale del versamento. L’ufficio rilascia quietanza nelle forme e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze anche in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 238 e 240 del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. (1)

Note

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’ art. 1, D.P.R. 29.01.1979, n. 24.
(2) Il presente comma, prima sostituito dall’ art. 5, D.L. 30.12.1982, n. 953, è stato poi così modificato dall’ art. 36, D.L. 30.08.1993, n. 331.
(3) Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’ art. 38, primo comma, D.P.R. 26.10.1972, n. 633 come modificato dall’ art. 1 del D.P.R. 29.01.1979, n. 24, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 16 della Costituzione (C. cost. 6-12 settembre 1995, n. 430; Gazz. Uff. 20.09.1995, n. 39, Serie speciale).

Istituti giuridici

Novità giuridiche