Art. 38 bis 1 – Testo Unico Iva

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)

Rimborso dell'imposta assolta in altri Stati membri della Comunità

1. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che hanno assolto l’imposta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, possono chiederne il rimborso a detto Stato membro presentando un’istanza all’Agenzia delle entrate tramite apposito portale elettronico. 
2. L’Agenzia delle entrate provvede ad inoltrare tale richiesta allo Stato membro del rimborso, eccetto i casi in cui, durante il periodo di riferimento del rimborso, il richiedente:
a) non ha svolto un’attività d’impresa, arte o professione;
b) ha effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi degli articoli 19 e seguenti;
c) si è avvalso del regime dei contribuenti minimi di cui ai commi da 96 a 117 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
d) si è avvalso del regime speciale per i produttori agricoli.
3. Nei casi indicati al comma 2 l’Agenzia delle entrate notifica al richiedente il mancato inoltro della richiesta di rimborso. Avverso il provvedimento motivato di rifiuto dell’inoltro è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.
4. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, è individuato il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate e sono stabilite le modalità ed i termini procedurali per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo nonchè per la realizzazione dei relativi scambi informativi. (1)

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1 D.Lgs. 11.02.2010, n. 18 con decorrenza dal 20.02.2010 ed applicazione alle richieste di rimborso presentate a partire dal 1° gennaio 2010.

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