Art. 35 quater – Testo Unico Iva

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)

Pubblicità in materia di partita IVA

Al fine di contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto, l’Agenzia delle entrate rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validità del numero di partita IVA attribuito ai sensi dell’articolo 35 o 35-ter. Il servizio fornisce le informazioni relative allo stato di attività della partita IVA inserita e alla denominazione del soggetto o, in assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare.
(1) (2)

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 8, comma 9, D.L. 02.03.2012, n. 16 con decorrenza dal 02.03.2012, convertito in legge dalla L. 26.04.2012, n. 44 con decorrenza dal 29.04.2012.
(2) La rubrica del presente articolo è stata “(Pubblicita’ in materia di partita IVA)” sono state sostituite alla precedente “35-quater”, in sede di conversione, dall’art. 1, comma 1, L. 26.4.2012 n. 44, pubblicata in G.U. 28.4.2012 n. 99, S.O. n. 85.

Istituti giuridici

Novità giuridiche