Art. 19 – Testo Unico Iva

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)

Detrazione

1. Per la determinazione dell’imposta dovuta a norma del primo comma dell’articolo 17 o dell’eccedenza di cui al secondo comma dell’articolo 30, è detraibile dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. (1)
2. Non è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’mportazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta, salvo il disposto dell’articolo 19 bis 2. In nessun caso è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni o servizi utilizzati per l’effettuazione di manifestazioni a premio. (2) (3) (10)
3. La indetraibilità di cui al comma 2 non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da:
a) operazioni di cui agli articoli 88 bis e 9 e o a queste assimilate dalla legge, ivi comprese quelle di cui agli articoli 40 e 41 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
a-bis) le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell’articolo 10, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori della Comunita’ o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della Comunita’ stessa; (9
b) operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione dell’imposta;
c) operazioni di cui all’articolo 2, terzo comma, lettere a), b), d) ed f);
d) cessioni di cui all’articolo 10, numero 11), effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento; (6)
d-bis) le cessioni di beni di cui all’articolo 10, terzo comma; (11)
e) operazioni non soggette all’imposta per effetto delle disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori. (5)
[e bis) le operazioni inerenti e connesse all’organizzazione ed all’esercizio delle attività di cui all’articolo 10, numeri 6) e 7), e le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni. ] (8)
4. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all’imposta la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l’ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all’esercizio dell’impresa, arte e professione.
5. Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell’art. 10, il diritto alla detrazione dell’imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all’art. 19 bis. Nel corso dell’anno la detrazione è provvisoriamente operata con l’applicazione della percentuale di detrazione dell’anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell’anno. I soggetti che iniziano l’attività operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell’anno. (7)
5 bis. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera d) del comma 3 la limitazione della detrazione di cui ai precedenti commi non opera con riferimento all’imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni di oro diverso da quello da investimento destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonchè per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell’oro, compreso l’oro da investimento. (4)

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 2, D.L. 24.04.2017, n. 50 con decorrenza dal 24.04.2017, convertito in legge dalla L. 21.06.2017, n. 96 con decorrenza dal 24.06.2017 ed applicazione alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1º gennaio 2017.
(2) Il presente comma è stato così modificato, con l’aggiunta dell’ultimo periodo dall’art. 19, L. 27.12.1997, n. 449. In deroga al presente comma 2, è detraibile l’imposta relativa ai beni e servizi afferenti operazioni che, in virtù di specifiche norme, sono state dichiarate temporaneamente non soggette all’imposta anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto. Cfr. D.Lgs. 02.09.1997, n. 313 art. 11 c. 3.
(3) A norma dell’art. 5, L. 18.02.1999, n. 28 (g.u. 22.02.1999, n. 43) in vigore dal 09.03.99, le parole “beni o servizi utilizzati per l’effettuazione di manifestazioni a premio” devono intendersi riferite esclusivamente ai premi messi in palio dai soggetti promotori in occasione delle manifestazioni medesime.
(4) Il presente articolo è stato da ultimo così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 02.09.1997, n. 313.
(5) La presente lettera, prima, modificata dall’art. 1, D.Lgs. 28.03.1998, n. 56, poi sostituita dall’art. 41, L. 21.11.2000, n. 342 è stata, poi, così sostituita dall’art. 35, D.L. 30.09.2003, n. 269, con decorrenza dal 02.10.2003.
(6) La presente lettera è così sostituita dall’art. 3, L. 17.01.2000, n. 7 (G.U. 21.01.2000, n. 16).
(7) Il presente comma prima aggiunto dall’art. 3, L. 17.01.2000, n. 7, modificato dall’art. 11 quinquiesdecies, D.L. 30.09.2005, n. 203, con decorrenza dal 03.12.2005. è stato da ultimo modificato dall’art. 1, comma 35, L. 27.12.2006, n. 296, con decorrenza dal 01.01.2007.
(8) La presente lettera aggiunta dall’art. 11 quinquiesdecies, D.L. 30.09.2005, n. 203, con decorrenza dal 03.12.2005, è stata poi abrogata dall’art. 1, comma 35, L. 27.12.2006, n. 296, con decorrenza dal 01.01.2007.
(9) La presente lettera è stata inserita dall’art. 1 D.Lgs. 11.02.2010, n. 18 con decorrenza dal 20.02.2010 ed applicazione alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010.
(10) Ai sensi dell’art. 10, D.L. 30.12.2015, n. 210, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 25.02.2016, n. 21, il primo periodo del presente comma, si interpreta nel senso che l’imposta sul valore aggiunto assolta sull’acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l’effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
(11) La presente lettera è stata inserita dall’art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 25.05.2021, n. 83 con decorrenza dal 30.06.2021 ed applicazione alle operazioni, disciplinate dal suddetto decreto modificante, effettuate a partire dal 01.07.2021.

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