1. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 19:
a) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell’attività propria dell’impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell’attività propria dell’impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni; (7)
b) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione dei beni elencati nell’allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto nonché dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell’attività propria dell’impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni; (8)
c) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell’allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto; (5)
d) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell’articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore. L’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate; (9)
e) salvo che formino oggetto dell’attività propria dell’impresa, non è ammessa in detrazione l’imposta relativa [a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell’impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali], a prestazioni di trasporto di persone [ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all’articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285]; (6)
f) non è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell’attivita’ propria dell’impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell’impresa;
[g) l’imposta relativa all’acquisto, all’importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 16, nonché alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all’articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento; la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo”.] (10)
h) non è ammessa in detrazione l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro cinquanta; (3)
i) non è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo principale dell’attività esercitata la costruzione [o la rivendita] dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell’articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell’articolo 19, comma 5, e dell’articolo 19 bis. (1) (2) (4)
(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 2.09.1997, n. 313.
(2) La presente lettera è stata così modificata dall’art. 3, D.Lgs. 19.11.1998, n. 422.
(3) La presente lettera è stata così modificata prima dall’art. 15, L. 28.12.2001, n. 448 (G.U. 29.12.2001 n. 301, S.O. n. 295), e poi dall’art. 30, D.Lgs. 21.11.2014, n. 175 con decorrenza dal 13.12.2014. Si riporta di seguito il testo previgente:
“h) non è ammessa in detrazione l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila;”.
(4) Le parole tra parentesi quadre contenute nel presente comma sono state soppresse dall’art. 35 D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 04.07.2006.
(5) La presente lettera, prima modificata dall’art. 1 D.L. 15.09.2006, n. 258, è stata poi così sostituita dall’art. 1, c. 261, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285), con decorrenza dal 1° gennaio 2008, salvo quanto disposto dal comma 264 lett. c) del suddetto articolo. Si riporta di seguito il testo previgente:
“c) l’imposta relativa all’acquisto o alla importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nell’articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi nell’allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non e’ ammessa in detrazione a far data dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della autorizzazione riconosciuta all’Italia dal Consiglio dell’Unione europea ai sensi della direttiva 77/388/ CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e le relative spese di cui alla presente lettera, nei termini ivi previsti, senza prova contraria, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio;”
(6) La presente lettera, prima modificata dall’art. 1, comma 304, L. 27.12.2006, n. 296, successsivamente sostituita dall’art. 1, c. 261, L. 24.12.2007, n. 244 è stata da ultimo modificata dall’art.83 D.L. 25.06.2008, n.112 come modificato dall’allegato alla L.06.08.2008 con decorrenza dal 22.08.2008. Si riporta di seguito il testo previgente:
“e) salvo che formino oggetto dell’attività propria dell’impresa, non è ammessa in detrazione l’imposta relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell’impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, a prestazioni di trasporto di persone [ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all’articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285]; “.
(7) La presente lettera è stata così sostituita dall’art. 1, c. 261, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285), con decorrenza dal 1° gennaio 2008, salvo quanto disposto dal comma 264 lett. c) del suddetto articolo. Si riporta di seguito il testo previgente:
“a) l’imposta relativa all’acquisto o alla importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera e) dell’allegata tabella B, quale ne sia la cilindrata, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell’attività propria dell’impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell’attivita’ propria dell’impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;”
(8) La presente lettera è stata così sostituita dall’art. 1, c. 261, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285), con decorrenza dal 1° gennaio 2008, salvo quanto disposto dal comma 264 lett. c) del suddetto articolo. Si riporta di seguito il testo previgente:
“b) l’imposta relativa all’acquisto o alla importazione degli altri beni elencati nell’allegata tabella B e delle navi ed imbarcazioni da diporto e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell’attivita’ propria dell’impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;”.
(9) La presente lettera prima sostituita dall’art. 1, c. 261, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285), con decorrenza dal 1° gennaio 2008, salvo quanto disposto dal comma 264 lett. c) del suddetto articolo, è stata poi così modificata dall’art. 1, comma 923, L. 27.12.2017, n. 205 con decorrenza dal 01.01.2018 ed applicazione indicata ai commi 916, 917 e 927 del medesimo articolo modificante.
(10) La presente lettera, prima modificata dall’art. 15, L. 28.12.2001, n. 448 (G.U. 29.12.2001 n. 301, S.O. n. 295), è stata poi abrogata dall’art. 1, c. 261, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285), con decorrenza dal 1° gennaio 2008, salvo quanto disposto dal comma 264 lett. c) del suddetto articolo.
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