1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. (2)
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
a) società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);
c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);
d) società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario. (6)
1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE. (3)
1-quater. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all’applicazione del regime di cui al presente articolo. (3)
1-quinquies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico. (3)
1-sexies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. (7)
[2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.] (1) (4) (5)
(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1, comma 629, L. 23.12.2014, n. 190, con decorrenza dal 01.01.2015.
(2) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 1, D.L. 24.04.2017, n. 50 con decorrenza dal 24.04.2017 ed applicazione alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 21.06.2017, n. 96 con decorrenza dal 24.06.2017.
(3) Il presente comma è stato inserito dall’art. 1, D.L. 24.04.2017, n. 50 con decorrenza dal 24.04.2017 ed applicazione alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 21.06.2017, n. 96 con decorrenza dal 24.06.2017.
(4) Il presente comma è stato abrogato dall’art. 1, D.L. 24.04.2017, n. 50 con decorrenza dal 24.04.2017 ed applicazione alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017, convertito in legge dalla L. 21.06.2017, n. 96 con decorrenza dal 24.06.2017.
(5) La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall’art. 1, D.L. 24.04.2017, n. 50, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 21.06.2017, n. 96 con decorrenza dal 24.06.2017.
(6) Il presente comma inserito dall’art. 1, D.L. 24.04.2017, n. 50 con decorrenza dal 24.04.2017 ed applicazione alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 21.06.2017, n. 96 con decorrenza dal 24.06.2017, è stato poi così sostituito dall’art. 3, D.L. 16.10.2017, n. 148 con decorrenza dal 16.10.2017,convertito in legge dalla L. 04.12.2017, n. 172 con decorrenza dal 06.12.2017; ai sensi del medesimo articolo modificante, le presenti disposizioni hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data.
(7) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 12, comma 1, D.L. 12.07.2018, n. 87 con decorrenza dal 14.07.2018 ed applicazione indicata al comma 2 del medesimo articolo modificante, convertito in legge dalla L. 09.08.2018, n. 96 con decorrenza dal 12.08.2018.
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