ARTICOLO ABROGATO [1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall’amministrazione finanziaria italiana.
2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall’amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l’operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.] (1)
(1) Il presente articolo inserito dall’art. 1, comma 33, L. 27.12.2013, n. 147 con decorrenza dal 01.01.2014 ed efficacia dal 01.07.2014 ai sensi dell’art. 1, D.L. 30.12.2013, n. 151, è stato abrogato ai sensi dell’art. 2 D.L. 06.03.2014, n. 16 con decorrenza dal 06.03.2014, convertito in legge dalla L. 02.05.2014, n. 68 con decorrenza dal 06.05.2014.
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