Art. 1 – Testo Unico Iva

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)

Operazioni imponibili

1. L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate. (1) (2)

Note

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 1 del D.P.R. 29.01.1979, n. 24.
(2) La Corte costituzionale, con ordinanza 11 luglio 2000, n. 316 e ordinanza 20 luglio 2000, n. 316 (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 10 e 18 sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 76 della Costituzione.

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