Art. 99 – T.U.I.R. (Testo Unico Imposte Sui Redditi)

(D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)

Oneri fiscali e contributivi [testo post riforma del 2004]

Articolo 99 - testo unico imposte sui redditi

(1)1. Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento.(2)
2. Gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate sono deducibili nei limiti dell’ammontare corrispondente alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti o provvedimenti degli uffici e alle decisioni delle commissioni tributarie.
3. I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti, in base a formale deliberazione dell’associazione.

Articolo 99 - Testo Unico Imposte sui Redditi

(1)1. Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento.(2)
2. Gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate sono deducibili nei limiti dell’ammontare corrispondente alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti o provvedimenti degli uffici e alle decisioni delle commissioni tributarie.
3. I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti, in base a formale deliberazione dell’associazione.

Note

(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente articolo
La numerazione e la rubrica del titolo e del capo cui il presente articolo appartiene sono state così sostituite in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344
(2) Le imposte di cui al presente comma sono ammesse in deduzione per un importo pari all’imposta regionale sulle attività produttive, in virtù di quanto disposto dall’art. 2, D.L. 06.12.2011, n. 201

Massime

In tema di IRAP, ai fini della deducibilità del costo del lavoro dalla base imponibile, la disciplina introdotta dall’art. 2 del d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. 214 del 2011, trova applicazione anche per i rimborsi relativi ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, solo ove, alla data di entrata in vigore del decreto, fosse ancora pendente il termine di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, restando invece ferma la disciplina dettata dall’art. 6 del d.l. n.185 del 2008, conv. in l. n. 2 del 2009, in relazione ai medesimi periodi di imposta per i quali fosse stata già presentata, entro il termine di cui al detto art. 38, istanza di rimborso. Corte di Cassazione Sezione TRI Civile Ordinanza 19 aprile 2019 n. 11087

In tema di IRPEG, e con riferimento al regime vigente in epoca anteriore all’entrata in vigore del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, l’acquisto di azioni proprie da parte di una società ad un prezzo inferiore al valore nominale, equivalendo ad una riduzione del capitale sociale attuata mediante annullamento di azioni proprie, dà luogo ad una perdita che, in quanto imputabile al conto economico, ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 e degli artt. 52, 55 e 64 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, concorre a determinare il reddito imponibile, non trovando applicazione l’art. 99 del d.P.R. n. 917 cit., il quale, innovando la precedente disciplina, ha sterilizzato l’incidenza fiscale della differenza positiva o negativa tra il costo delle azioni annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto. Corte di Cassazione Sezione TRI Civile Sentenza 21 gennaio 2008 n. 1167

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