Art. 77 – T.U.I.R. (Testo Unico Imposte Sui Redditi)

(D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)

Aliquota dell'imposta [testo post riforma del 2004]

Articolo 77 - testo unico imposte sui redditi

(1)1. L’imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l’aliquota del 24 per cento.

Articolo 77 - Testo Unico Imposte sui Redditi

(1)1. L’imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l’aliquota del 24 per cento.

Note

(1) La rubrica del Titolo e del Capo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344.
L’aliquota prevista dal presente articolo è stata maggiorata di 3,5 punti percentuali ai sensi dell’art. 1, comma 716, L. 27.12.2019, n. 160
Ai sensi dell’art. 1, comma 717, L. 30.12.2021, n. 234 con decorrenza dal 01.01.2022 l’aliquota di cui al presente articolo, al lordo dell’addizionale di 3,5 punti percentuali prevista dall’articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, viene applicata con un’ulteriore addizionale di 27,5 punti percentuali.

Massime

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013, conv. con modif,, nella legge n. 5 del 2014, la censura di violazione dell’art. 77 Cost. va esaminata con carattere di priorità, per essere pregiudiziale rispetto alle altre doglianze. Essa investe lo stesso corretto esercizio della funzione normativa primaria, con la conseguenza che la sua eventuale fondatezza rimuoverebbe il contenuto precettivo della norma censurata e comporterebbe l’assorbimento delle censure formulate in riferimento agli ulteriori parametri costituzionali evocati. (Precedenti citati: sentenze n. 16 del 2017, n. 186 del 2015 e n. 154 del 2015).(Corte Costituzionale Sentenza 23 dicembre 2019 n. 288)

In tema di IRES, ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. n. 917 del 1986, vigente “ratione temporis”, nel caso di soggetto residente controllante privo di imponibile proprio, i redditi della controllata estera, in applicazione della “CFC rule”, vengono trattati come redditi della controllante ed assoggettati alla aliquota del 33 per cento, non potendo essere applicata la diversa aliquota del 27 per cento prevista dall’art. 167 del d.P.R. citato ove l’ente controllante privo di redditi sia di fatto sprovvisto di una sua aliquota media, della quale tale misura rappresenta la soglia minima. (Corte di Cassazione Sezione TRI Civile Sentenza 28 febbraio 2017 n. 5154)

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