1. Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata:
a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli artt. 177 e seguenti del c.c. sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell’art. 210 dello stesso codice. I proventi dell’attività separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l’intero ammontare; (1)
b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli artt. 167 e seguenti del c.c. sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste nell’art. 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l’intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l’amministrazione del fondo;
c) i redditi dei beni dei figli minori soggetti all’usufrutto legale dei genitori sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi è un solo genitore o se l’usufrutto legale spetta a un solo genitore i redditi gli sono imputati per l’intero ammontare.