Art. 24 – T.U.I.R. (Testo Unico Imposte Sui Redditi)

(D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)

Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti [testo post riforma del 2004]

Articolo 24 - testo unico imposte sui redditi

1. Nei confronti dei non residenti l’imposta si applica sul reddito complessivo e sui redditi tassati separatamente a norma dei precedenti articoli, salvo il disposto dei commi 2 e 3.
2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i), e l) del comma 1 dell’articolo 10. (1)
3. Dall’imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all’articolo 13 nonché quelle di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i, e dell’articolo 16-bis). Le detrazioni per carichi di famiglia non competono.(2)
3-bis. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 1, nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l’imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma. (3)

Articolo 24 - Testo Unico Imposte sui Redditi

1. Nei confronti dei non residenti l’imposta si applica sul reddito complessivo e sui redditi tassati separatamente a norma dei precedenti articoli, salvo il disposto dei commi 2 e 3.
2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i), e l) del comma 1 dell’articolo 10. (1)
3. Dall’imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all’articolo 13 nonché quelle di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i, e dell’articolo 16-bis). Le detrazioni per carichi di famiglia non competono.(2)
3-bis. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 1, nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l’imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma. (3)

Note

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 2, D.L. 31.05.1994, n. 330.
(2) Il presente comma è stato da ultimo modificato dall’art. 4, comma 1, D.L. 06.12.2011, n. 201
(3) Il presente comma è stato modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 954, L. 28.12.2015, n. 208

Massime

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 5- bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., rende superflua ogni valutazione sul dedotto contrasto con l’art. 111 Cost., in rapporto all’applicabilità della stessa norma ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore, poiché, ai sensi dell’art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, essa non potrà avere più applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza. Corte Costituzionale Sentenza 24 ottobre 2007 n. 348

Nel giudizio relativo all’esame della questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 5 bis, comma 2 (‘recte’: commi 1 e 2) del d.l. 11/7/1992, n. 333 (convertito nella legge 8/8/1992, n. 359) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dalla Corte di appello di Milano, con ordinanza del 26/3/1998, deve considerarsi inammissibile l’intervento del Comune di Cologno Monzese in quanto il Comune anzidetto non è stato parte in causa del giudizio ‘a quo’, a nulla rilevando che era parte in un diverso giudizio avente ad oggetto analoga questione, tuttavia non rimessa all’esame della Corte. Corte Costituzionale Sentenza 19 luglio 2000 n. 300

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