Art. 185 – T.U.I.R. (Testo Unico Imposte sui Redditi)

(D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)

Terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici

Articolo 185 - testo unico imposte sui redditi

1. Per i terreni dati in affitto per uso agricolo, se per effetto di regimi legali di determinazione del canone questo risulta inferiore per oltre un quinto alla rendita catastale, il reddito dominicale è determinato in misura pari a quella del canone di affitto.
2. In deroga all’articolo 37, per i fabbricati dati in locazione in regime legale di determinazione del canone, il reddito imponibile è determinato in misura pari al canone di locazione ridotto del 15 per cento. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento.(2) (1)

Articolo 185 - Testo Unico Imposte sui Redditi

1. Per i terreni dati in affitto per uso agricolo, se per effetto di regimi legali di determinazione del canone questo risulta inferiore per oltre un quinto alla rendita catastale, il reddito dominicale è determinato in misura pari a quella del canone di affitto.
2. In deroga all’articolo 37, per i fabbricati dati in locazione in regime legale di determinazione del canone, il reddito imponibile è determinato in misura pari al canone di locazione ridotto del 15 per cento. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento.(2) (1)

Note

(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 129 già modificato dall’art. 11, L. 30.12.1991, n. 413 e dall’art. 4, D.L. 31.05.1994, n. 330
(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 12, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247 con decorrenza dal 02.12.2005 ed effetto per i periodi d’imposta che iniziano dal 01.01.2004.

Massime

Il disposto dell’art. 366, primo comma, numero 3, cod. proc. civ., secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, può ritenersi osservato anche mediante la fotocopiatura della sentenza di appello ed il suo inserimento nel corpo del ricorso, in ragione del principio della libertà. Nondimeno, l’esposizione, pur sommaria, dei fatti di causa dovrà considerarsi carente, con conseguente inammissibilità del ricorso, qualora la sentenza impugnata non contenga, a sua volta, una sufficiente indicazione dei fatti della causa rilevanti ai fini della decisione. (Corte di Cassazione Sezione TRI Civile Sentenza 3 febbraio 2004 n. 1957)

 

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