Art. 183 – T.U.I.R. (Testo Unico Imposte sui Redditi)

(D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)

Fallimento e liquidazione coatta

Articolo 183 - testo unico imposte sui redditi

1. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa il reddito d’impresa relativo al periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio e la dichiarazione di fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione è determinato in base al bilancio redatto dal curatore o dal commissario liquidatore. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice il detto reddito concorre a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei familiari partecipanti all’impresa o dei soci relativo al periodo di imposta in corso alla data della dichiarazione di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione.
2. Il reddito d’impresa relativo al periodo compreso tra l’inizio e la chiusura del procedimento concorsuale, quale che sia la durata di questo ed anche se vi è stato esercizio provvisorio, è costituito dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto dell’impresa o della società all’inizio del procedimento, determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti. Il patrimonio netto dell’impresa o della società all’inizio del procedimento concorsuale è determinato mediante il confronto secondo i valori riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, tra le attività e le passività risultanti dal bilancio di cui al comma 1, redatto e allegato alla dichiarazione iniziale del curatore o dal commissario liquidatore. Il patrimonio netto è considerato nullo se l’ammontare delle passività è pari o superiore a quello delle attività. (4)
3. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui al 2° comma è diminuita dei corrispettivi delle cessioni di beni personali dell’imprenditore o dei soci compresi nel fallimento o nella liquidazione ed è aumentata dei debiti personali dell’imprenditore o dei soci pagati dal curatore o dal commissario liquidatore. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche il reddito che ne risulta, al netto dell’imposta locale sui redditi, è imputato all’imprenditore, ai familiari partecipanti all’impresa o ai soci nel periodo d’imposta in cui si è chiuso il procedimento; se questo si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell’art. 8. Per i redditi relativi ai beni e diritti non compresi nel fallimento o nella liquidazione a norma dell’ art. 46 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, restano fermi, in ciascun periodo d’imposta, gli obblighi tributari dell’imprenditore o dei soci.
4. L’imposta locale sui redditi afferente il reddito d’impresa relativo al periodo di durata del procedimento è commisurata alla differenza di cui al 2° e al 3° comma ed è prelevata sulla stessa. Per i redditi di ciascuno degli immobili di cui all’art. 90, comma 1, e di quelli personali dell’imprenditore o dei soci compresi nel fallimento o nella liquidazione l’imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. (1) (2) (3)

Articolo 183 - Testo Unico Imposte sui Redditi

1. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa il reddito d’impresa relativo al periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio e la dichiarazione di fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione è determinato in base al bilancio redatto dal curatore o dal commissario liquidatore. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice il detto reddito concorre a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei familiari partecipanti all’impresa o dei soci relativo al periodo di imposta in corso alla data della dichiarazione di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione.
2. Il reddito d’impresa relativo al periodo compreso tra l’inizio e la chiusura del procedimento concorsuale, quale che sia la durata di questo ed anche se vi è stato esercizio provvisorio, è costituito dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto dell’impresa o della società all’inizio del procedimento, determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti. Il patrimonio netto dell’impresa o della società all’inizio del procedimento concorsuale è determinato mediante il confronto secondo i valori riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, tra le attività e le passività risultanti dal bilancio di cui al comma 1, redatto e allegato alla dichiarazione iniziale del curatore o dal commissario liquidatore. Il patrimonio netto è considerato nullo se l’ammontare delle passività è pari o superiore a quello delle attività. (4)
3. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui al 2° comma è diminuita dei corrispettivi delle cessioni di beni personali dell’imprenditore o dei soci compresi nel fallimento o nella liquidazione ed è aumentata dei debiti personali dell’imprenditore o dei soci pagati dal curatore o dal commissario liquidatore. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche il reddito che ne risulta, al netto dell’imposta locale sui redditi, è imputato all’imprenditore, ai familiari partecipanti all’impresa o ai soci nel periodo d’imposta in cui si è chiuso il procedimento; se questo si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell’art. 8. Per i redditi relativi ai beni e diritti non compresi nel fallimento o nella liquidazione a norma dell’ art. 46 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, restano fermi, in ciascun periodo d’imposta, gli obblighi tributari dell’imprenditore o dei soci.
4. L’imposta locale sui redditi afferente il reddito d’impresa relativo al periodo di durata del procedimento è commisurata alla differenza di cui al 2° e al 3° comma ed è prelevata sulla stessa. Per i redditi di ciascuno degli immobili di cui all’art. 90, comma 1, e di quelli personali dell’imprenditore o dei soci compresi nel fallimento o nella liquidazione l’imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. (1) (2) (3)

Note

(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall’articolo 125 già modificato dall’art. 1, D.P.R. 04.02.1988, n. 42.
(2) Il titolo cui il presente articolo appartiene è stato così rinumerato in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.
(3) Il capo cui il presente articolo appartiene è stato aggiunto in virtù dell’art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.
(4) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 12, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247, con decorrenza dal 02.12.2005.

Massime

E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, censurato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’esonero dall’obbligo delle ritenute fiscali sugli interessi maturati nelle procedure concorsuali. Invero, prescindendo dalla pur evidente erroneità delle premesse interpretative da cui muove il rimettente, l’ordinanza di rimessione difetta di motivazione sia sulla rilevanza della questione, in quanto è carente nella descrizione della fattispecie concreta, sia sulla non manifesta infondatezza, in quanto, per i parametri di cui agli artt. 36 e 53 Cost., è priva di motivazione, mentre, per il parametro di cui all’art. 3 Cost., ne contiene una oscura. (Corte Costituzionale Ordinanza 29 marzo 2007 n. 114)

In tema di reddito d’impresa, l’art. 183, comma 1, T.U.I.R., il quale assoggetta a tassazione i redditi del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa nel cd. maxiperiodo concorsuale compreso tra l’inizio e la chiusura della procedura concorsuale, non si applica estensivamente al concordato preventivo, durante la quale l’imprenditore insolvente – che non perde la proprietà dei beni (cd. spossessamento attenuato) – continua ad assolvere gli obblighi tributari secondo le regole ordinarie, come qualunque contribuente “in bonis”; ne consegue la scomputabilità delle ritenute in acconto operate ex art. 26, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 in ciascun periodo di imposta nel quale i redditi si sono prodotti. (Corte di Cassazione Sezione TRI Civile Sentenza 28 maggio 2020 n. 10108)

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