Art. 150 – T.U.I.R. (Testo Unico Imposte Sui Redditi)

(D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)

ARTICOLO ABROGATO - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

Articolo 150 - testo unico imposte sui redditi

[1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.
2. I proventi derivanti dall’esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.]

Articolo 150 - Testo Unico Imposte sui Redditi

[1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.
2. I proventi derivanti dall’esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.]

Note

(1)Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 102, D.Lgs. 03.07.2017, n. 117

Massime

In tema di determinazione del reddito d’impresa, la facoltà di disconoscere i vantaggi tributari conseguiti in operazioni – fra l’altro – di cessione di crediti (qualora poste in essere senza valide ragioni economiche, allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio d’imposta), è stata attribuita all’amministrazione finanziaria dall’art. 28, comma primo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 – che ha sostituito l’ art. 10, comma primo, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, il quale non contemplava le operazioni anzidette -, con decorrenza, come disposto dal comma secondo del medesimo art. 28, riferita alle cessioni effettuate a partire dal periodo d’imposta iniziato successivamente al 30 settembre 1994. (Corte di Cassazione Sezione TRI Civile Sentenza 23 maggio 2002 n. 7555)

 

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