In tema di determinazione del reddito d’impresa, la facoltà di disconoscere i vantaggi tributari conseguiti in operazioni – fra l’altro – di cessione di crediti (qualora poste in essere senza valide ragioni economiche, allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio d’imposta), è stata attribuita all’amministrazione finanziaria dall’art. 28, comma primo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 – che ha sostituito l’ art. 10, comma primo, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, il quale non contemplava le operazioni anzidette -, con decorrenza, come disposto dal comma secondo del medesimo art. 28, riferita alle cessioni effettuate a partire dal periodo d’imposta iniziato successivamente al 30 settembre 1994. (Corte di Cassazione Sezione TRI Civile Sentenza 23 maggio 2002 n. 7555)